PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo la lettera l-quater) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente:

      «l-quinquies) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 5.000 euro, effettuate a favore di enti locali».